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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il DPCM del 7 luglio 2020 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che per l’anno 2020 possono fare ingresso in Italia per lavorare.Come negli anni precedenti, il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 30.850 unità, 18.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.Al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita, quest’anno, come novità e a titolo di sperimentazione, si riservano – nell’ambito della quota complessiva di 18.000 unità – 6.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla-osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel Decreto.Le quote, infine, stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 12.850 e, tra queste, ulteriore novità di quest’anno, 6.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.LA DOMANDAL’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.A partire dalle 9:00 del 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.Le domande potranno essere inviate a partire:dalle ore 9:00 del 22 ottobre 2020 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.Rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia del turismo relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia. Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.dalle ore 9:00 del 27 ottobre 2020 per l’assunzione di lavoratori stagionali.Come l’anno passato, prerequisito necessario per la compilazione e l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire ragguagli tecnici ed è raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.Vai alla pagina web dedicata, dove scaricare la Modulistica on-line sul sito web del Ministero dell’Interno.Si ricorda che il Testo Unico sull’Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.Maggiori dettagli sull’applicazione del nuovo DPCM sono contenuti nella Circolare interministeriale dell’8 ottobre 2020, pubblicata contestualmente al decreto.